Le Fideiussioni per Locazione

E’ una soluzione sempre più richiesta dai proprietari di immobili.

Si tratta in pratica di una vera a propria fideiussione in cui il garante, invece di coprire con la propria firma una somma per un prestito o un finanziamento, si impegna a pagare, in caso si renda necessario il suo intervento economico a fronte di una certificata insolvibilità da parte del debitore principale, le rate di affitto che mancano per la risoluzione del contratto di locazione a cui la fideiussione fa riferimento.

Per questo motivo la fideiussione per locazione è sempre imprescindibilmente legata al contratto di locazione a cui fa riferimento, i cui termini di scadenza tra l’altro coincidono per legge con quelli della fideiussione in oggetto.

Altra caratteristica della fideiussione per locazione è il fatto che, nel caso il contratto di locazione di riferimento sia oggetto di un tacito rinnovo, questa non si rinnova di conseguenza, anzi, dopo la sua decadenza, nel caso in cui le parti concordano, c’è bisogno di una stipula ex-novo di una seconda fideiussione che, tra l’altro, non è detto veda come soggetto garante lo stesso della prima fideiussione.

La fideiussione per locazione può essere stipulata a copertura di qualsiasi tipologia di contratto e per qualsiasi durata, anche parziale, se concordato tra le parti. In questo caso sul contratto verrà riportata la somma comprensiva di tutti i canoni che si intendono coperti da fideiussione, a partire dall’entrata in vigore del contratto di locazione di riferimento. (continua…)

Fideiussioni Omnibus

Scritto da Admin Fideiussioni Dighistore il 21 ott 2009   |   0 commenti   |   Categoria Fideiussioni Omnibus

Le Fideiussioni Omnibus

La fideiussione Omnibus è un particolare tipo di fideiussioni, distinta e compresa tra quelle che vedono come soggetto beneficiario una Banca.

Per i termini di una fideiussione omnibus il fideiussore si impegna a coprire e saldare tutti i debiti contratti da colui di cui si fa garante, nei confronti di un dato istituto di credito.

La fideiussione omnibus quindi non prevede limiti di tempo e, fino al 1992 non prevedeva neanche limiti di spesa.
Questo significa che il fideiussore era impegnato, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, al pagamento degli insoluti del suo protetto ogni qual volta egli si trovasse in fallo nei confronti dell’istituto bancario, e non avesse modo o possibilità di saldare il proprio debito.

In seguito ad accuse ed a conseguenti revisioni legislative è stato introdotto nel 1992 un limite fiscale, detto massimale, oltre il quale, per contratto il fideiussore non è tenuto a rispondere dell’impegno contratto.

Và da sé che, pur essendo stato mitigato con il passare degli anni, questo tipo di contratto non pone condizioni agevoli per i fideiussore che, secondo la clausola della “garanzia a prima richiesta” si vede obbligato a corrispondere alla banca gli importi da lei reclamati sotto forma di semplice richiesta scritta, senza alcuna possibilità di rivalsa. Esiste un’altra clausola che caratterizza la fideiussione omnibus, si tratta della clausola definita “estensiva”. (continua…)