Fideiussioni Omnibus

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Le Fideiussioni Omnibus

La fideiussione Omnibus è un particolare tipo di fideiussioni, distinta e compresa tra quelle che vedono come soggetto beneficiario una Banca.

Per i termini di una fideiussione omnibus il fideiussore si impegna a coprire e saldare tutti i debiti contratti da colui di cui si fa garante, nei confronti di un dato istituto di credito.

La fideiussione omnibus quindi non prevede limiti di tempo e, fino al 1992 non prevedeva neanche limiti di spesa.
Questo significa che il fideiussore era impegnato, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, al pagamento degli insoluti del suo protetto ogni qual volta egli si trovasse in fallo nei confronti dell’istituto bancario, e non avesse modo o possibilità di saldare il proprio debito.

In seguito ad accuse ed a conseguenti revisioni legislative è stato introdotto nel 1992 un limite fiscale, detto massimale, oltre il quale, per contratto il fideiussore non è tenuto a rispondere dell’impegno contratto.

Và da sé che, pur essendo stato mitigato con il passare degli anni, questo tipo di contratto non pone condizioni agevoli per i fideiussore che, secondo la clausola della “garanzia a prima richiesta” si vede obbligato a corrispondere alla banca gli importi da lei reclamati sotto forma di semplice richiesta scritta, senza alcuna possibilità di rivalsa. Esiste un’altra clausola che caratterizza la fideiussione omnibus, si tratta della clausola definita “estensiva”.

La Banca, comunque,  si impegna secondo la legge a concedere le fideiussioni soltanto in caso di verificata agiatezza del debitore e di importo richiesto che non superi enormemente le possibilità reali di questi, in modo da tutelare il soggetto di fideiussore da accolli troppo onerosi e facilmente prevedibili.

La legislatura in oggetto stabilisce anche per rescindere dal contratto di fideiussione è necessario soltanto inviare una raccomandata con tale richiesta all’indirizzo degli uffici dell’Istituto di credito interessato e che questi sia tenuta ad accettare tale richiesta nel momento in cui ne venga in possesso.

Il fideiussore resta comunque impegnato ed obbligato anche oltre la data di avvenuta ricezione della raccomandata, dovendo per contratto rispondere anche di eventuali interessi di mora scaturiti da prestiti o dilazioni passate del debitore, e di assegni emessi in data antecedente al rescindimento del contratto di fideiussione ma ancora circolanti.

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